Corso per addetti al Primo Soccorso – Gruppo A
Data di inizio: 02/04/2025
Data di fine: 16/04/2025
Durata: 16 ore
Via Achille Grandi 87/B – 52100 Arezzo
Descrizione:
Il datore di lavoro, all’interno della sua azienda, deve formare una squadra addetta alle emergenze. È necessario nominare uno o più addetti incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, in grado di coprire l’intero arco lavorativo, in base al numero dei lavoratori e alle dimensioni del luogo di lavoro.
Destinatari
Addetti al primo soccorso aziendale per aziende del gruppo A
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/08 Artt. 18 e 45, Art. 3 D.M. 388/03.
Attestato
Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale.
Sede
Via Achille Grandi 87/B – 52100 Arezzo
Calendario
02/04/2025 dalle 9.00 alle 13.00 online (parte teorica)
08/04/2025 dalle 9.00 alle 13.00 online (parte teorica)
09/04/2025 o dalle 9.00 alle 13.00 online (parte teorica)
16/04/2025 dalle 9.00 alle 13.00 aula (parte pratica)
Programma
MODULO A (6 ORE)
- Allertare il sistema di soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di Primo Soccorso
MODULO B (4 ORE)
- acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro (cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; traumi e lesioni toraco-addominali)
- acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (lesioni da freddo e da calore; lesioni da corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie esterne)
MODULO C (6 ORE)
- acquisire capacità di intervento pratico (principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; principali tecniche di Primo Soccorso delle sindromi cerebrali acute; principali tecniche di Primo Soccorso nella sindrome respiratoria acuta; principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici).
Aggiornamento
Faq
L’obbligo del datore di lavoro secondo l’art.18 D.LGS. 81/08.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di costituire una squadra di persone nominate alla gestione delle emergenze, facendogli eseguire corsi di formazione specifici. L’art.18 comma 1 lettera b) recita quanto segue:
Il datore di lavoro deve:
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Che cos’è la squadra di primo soccorso?
La squadra di primo soccorso è formata da un gruppo di persone precedentemente designate e formate per attivarsi in caso di emergenza, con misure di intervento di primo soccorso.
L’articolo 45 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che il datore di lavoro, sentito il parere del medico competente in base alla dimensione dell’azienda e la natura delle attività, ha l’obbligo di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso. Tra questi provvedimenti, oltre a garantire le attrezzature di primo soccorso, il datore di lavoro è tenuto a provvedere alla formazione del personale incaricato a intervenire in fase di emergenza.
Quali sono le aziende dei gruppi A-B-C?
Al gruppo A appartengono:
I) le aziende od unità produttive con obbligo di notifica di cui all’art.2 del D.L.GS 334/99 (aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose):
II) centrali termoelettriche e laboratori nucleari di cui al D.L.GS 230/95; aziende estrattive e altre attività minerarie di cui al D.L.GS624/96, lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56) e le aziende che fabbricano esplosivi, polveri e munizioni;
II) le aziende od unità produttive con oltre 5 lavoratori indicate nelle statistiche INAIL del triennio precedente aggiornate al 31 dicembre con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (allegato 1: l’elenco dei gruppi di tariffa INAIL dell’ultimo triennio con indice > 4 così come da comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato sulla G.U. del 17/8/2004).
Per le aziende od unità produttive con lavoratori iscritti con più voci di tariffa appartenenti a diversi gruppi si deve calcolare la somma di lavoratori iscritti a voci riconducibili a gruppi di tariffa con un indice superiore a 4. Lo stesso criterio si applica per l’azienda od unità produttiva che assume lavoratori stagionali o “atipici” anche per brevi periodi.
III) le aziende del comparto dell’agricoltura con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.
Al gruppo B appartengono:
Le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.
Rientrano nel gruppo B anche le Aziende od unità produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa presenta un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.
Al gruppo C appartengono:
Quelle aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.
Cosa sono gli indici di frequenza di inabilità permanente?
Sono gli indici di frequenza degli infortuni in Italia che hanno avuto come conseguenza una inabilità permanente. Sul sito dell’INAIL potete trovare la tabella con i codici di tariffa Inail www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/indici-di-frequenza-inabilita-permanente.html
Ci sono delle sanzioni?
Il Testo Unico prevede delle sanzioni a carico del lavoratore che rifiuta l’incarico: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [art.59 co.1 let.a]
Per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] (violazione art. 37, comma 9). [In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati].
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