Corso per addetti al Primo Soccorso – Gruppo BC


Durata: 12 ore

Sede:

Via Achille Grandi 87/B – 52100 Arezzo


Descrizione:

Il datore di lavoro, all’interno della sua azienda, deve formare una squadra addetta alle emergenze. Deve nominare uno o più addetti incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, in grado di coprire l’intero arco lavorativo, in base al numero dei lavoratori e alle dimensioni del luogo di lavoro.

Destinatari Destinatari

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Addetti al primo soccorso aziendale per aziende del gruppo B – C

Riferimenti normativi Riferimenti normativi

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D.Lgs. 81/08 Artt. 18 e 45, Art. 3 D.M. 388/0.3

Attestato Attestato

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Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale.

Sede Sede

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Via Achille Grandi 87/B – 52100 Arezzo

Programma Programma

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MODULO A (4 ORE)

  • Allertare il sistema di soccorso
  • Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza − riconoscere un’emergenza sanitaria
  • Attuare gli interventi di Primo Soccorso
  • Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

MODULO B (4 ORE)

  • acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro (cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; traumi e lesioni toracico-addominali)
  • acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (lesioni da freddo e da calore; lesioni da corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie esterne)

MODULO C (4 ORE)

  • acquisire capacità di intervento pratico (principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; principali tecniche di Primo Soccorso delle sindromi cerebrali acute; principali tecniche di Primo Soccorso nella sindrome respiratoria acuta; principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici)

Aggiornamento Aggiornamento

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4 ore ogni 3 anni

Faq Faq

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L’obbligo del datore di lavoro secondo l’art.18 D.LGS. 81/08.
L’art.18 comma 1 lettera b recita quanto segue:
“Il datore di lavoro deve: designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.”

Che cos’è la squadra di primo soccorso?
La squadra di primo soccorso è formata da un gruppo di persone precedentemente designate e formate per attivarsi in caso di emergenza, con misure di intervento di primo soccorso.
L’articolo 45 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che il datore di lavoro, sentito il parere del medico competente in base alla dimensione dell’azienda e la natura delle attività, ha l’obbligo di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso. Tra questi provvedimenti, oltre a garantire le attrezzature di primo soccorso, il datore di lavoro è tenuto a provvedere alla formazione del personale incaricato a intervenire in fase di emergenza.

Quali sono le aziende dei gruppi A-B-C?
Al gruppo A appartengono:
I) le aziende od unità produttive con obbligo di notifica di cui all’art.2 del D.L.GS 334/99
II) centrali termoelettriche e laboratori nucleari di cui al D.L.GS 230/95; aziende estrattive e altre attività minerarie di cui al D.L.GS624/96, lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56) e le aziende che fabbricano esplosivi, polveri e munizioni;
II) le aziende od unità produttive con oltre 5 lavoratori indicate nelle statistiche INAIL del triennio precedente aggiornate al 31 dicembre con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 .Per le aziende od unità produttive con lavoratori iscritti con più voci di tariffa appartenenti a diversi gruppi si deve calcolare la somma di lavoratori iscritti a voci riconducibili a gruppi di tariffa con un indice superiore a 4. Lo stesso criterio si applica per l’azienda od unità produttiva che assume lavoratori stagionali o “atipici” anche per brevi periodi.
III) le aziende del comparto dell’agricoltura con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.
Al gruppo B appartengono:
Le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.
Rientrano nel gruppo B anche le Aziende od unità produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa presenta un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.
Al gruppo C appartengono:
Quelle aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.

Cosa sono gli indici di frequenza di inabilità permanente?
Sono gli indici di frequenza degli infortuni in Italia che hanno avuto come conseguenza una inabilità permanente. Sul sito dell’INAIL potete trovare la tabella con i codici di tariffa Inail www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/indici-di-frequenza-inabilita-permanente.html

Ci sono delle sanzioni?
Il Testo Unico prevede delle sanzioni a carico del lavoratore che rifiuta l’incarico: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [art.59 co.1 let.a]
Per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] (violazione art. 37, comma 9).

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