Corso per addetti antincendio – Livello 2
Descrizione:
Il datore di lavoro, all’interno della sua azienda, deve formare una squadra addetta alle emergenze. Deve nominare uno o più addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, in grado di coprire l’intero arco lavorativo, in base al numero dei lavoratori e alle dimensioni del luogo di lavoro.Destinatari
Addetti alla squadra antincendio per attività di livello 2 (ex rischio medio)
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008 e D.M. 02 settembre 2021
Attestato
Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale
Sede
Via Achille Grandi 87/b – 52100 Arezzo
Programma
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE
- principi sulla combustione e l’incendio;
- prodotti della combustione;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi
PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
- principali misure di protezione antincendio;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- procedure da adottare quando si scopre
- un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l’evacuazione;
- chiamata dei soccorsi;
- rapporti con i vigili del fuoco
ESERCITAZIONI
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull’uso degli estintori portatili.
ESERCITAZIONI E PROVE PRATICHE
- presa visione e chiarimenti sui mezzi di entinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Aggiornamento
Faq
L’obbligo del datore di lavoro secondo l’art.18 D.LGS. 81/08.
Il datore di lavoro ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera b ha l’obbligo di costituire una squadra di persone nominate alla gestione delle emergenze, facendogli eseguire corsi di formazione specifici.
Quali sono le attività a rischio d’incendio livello 2 (ex rischio medio)?
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e/o le condizioni locali e/o esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a medio rischio di incendio:
– i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
– i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto
Il lavoratore può rinunciare all’incarico?
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Questo è quanto predisposto dal D.LGS. 81/08 art.43 comma 3.
Ci sono delle sanzioni?
Il Testo Unico prevede delle sanzioni a carico del lavoratore che rifiuta l’incarico: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [art.59 co.1 let.a] Per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] (violazione art. 37, comma 9). [In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati].