Corso per addetti antincendio – Livello 1
Data di inizio: 30/01/2025
Data di fine: 30/01/2025
Durata: 4 ore
Via Achille Grandi 87/b – 52100 Arezzo
Descrizione:
Il datore di lavoro, all’interno della sua azienda, deve formare una squadra addetta alle emergenze. Deve nominare uno o più addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, in grado di coprire l’intero arco lavorativo, in base al numero dei lavoratori e alle dimensioni del luogo di lavoro.Destinatari
Addetti alla squadra antincendio per attività di livello 1 (ex rischio basso)
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008 e D.M. 02 settembre 2021
Attestato
Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale.
Sede
Via Achille Grandi 87/b – 52100 Arezzo
Calendario
30 Gennaio dalle 9.00 alle 13.00 aula (parte teorico-pratica)
Programma
L’INCENDIO E LA PREVENIONE (1 ORE)
- Princìpi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell’incendio sull’uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.
PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)
- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.
ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
Aggiornamento
Faq
L’obbligo del datore di lavoro secondo l’art.18 D.LGS. 81/08.
Il datore di lavoro ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera b ha l’obbligo di costituire una squadra di persone nominate alla gestione delle emergenze, facendogli eseguire corsi di formazione specifici.
Quali sono le attività a rischio d’incendio livello 1 (ex rischio basso)?
Si intendono a rischio di incendio livello 1 i luoghi di lavoro o parti di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Il lavoratore può rinunciare all’incarico?
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Questo è quanto predisposto dal D.LGS. 81/08 art.43 comma 3.
Ci sono delle sanzioni?
Il Testo Unico prevede delle sanzioni a carico del lavoratore che rifiuta l’incarico: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [art.59 co.1 let.a] Per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] (violazione art. 37, comma 9). [In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati].
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Data di inizio: 30/01/2025
Data di fine: 30/01/2025
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