Corso di formazione per lavoratori – Rischio medio
Descrizione:
Il datore di lavoro deve garantire la formazione di tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 81/08. I contenuti, la durata e le modalità di erogazione dei corsi sono disciplinati dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (G.U. n. 119 del 23/05/2025). La formazione si articola in un modulo generale comune a tutti i settori e un modulo specifico, la cui durata varia in base al livello di rischio dell'azienda (Basso, Medio o Alto) definito dal codice ATECO.
Destinatari
Lavoratori dipendenti e/o equiparati
Riferimenti normativi
Ai sensi e per gli effetti della Dir. CE 89/391, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (incluso D.Lgs. 106/09) e del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17.04.2025 (Rep. Atti n. 59/CSR – G.U. n. 119 del 23.05.2025).
Attestato
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di formazione valido su tutto il territorio nazionale
Sede
Videoconferenza su piattaforma zoom
Calendario
04/09/2026 | 9:00 – 13:00 | Online (Zoom)*
18/09/2026 | 9:00 – 13:00 | Online (Zoom)*
07/10/2026 | 9:00 – 13:00 | Online (Zoom)*
IMPORTANTE: Disposizioni per la Formazione in Videoconferenza Sincrona
Ai sensi del vigente Accordo Stato-Regioni per la formazione in Videoconferenza Sincrona, l’accesso e la validità dei corsi a distanza richiedono il rispetto delle seguenti disposizioni:
- Webcam attiva e postazione singola: È obbligatoria la presenza continuativa del partecipante con webcam individuale sempre accesa. Non sono ammesse fruizioni condivise o di gruppo.
- Presenza e Attestazione: L’inadempimento dei requisiti tecnici o lo spegnimento della webcam determinano l’esclusione dall’aula virtuale e la mancata emissione dell’attestato.
In caso di impossibilità a garantire tali standard, la formazione dovrà essere svolta in presenza presso la sede di Labor Forma Srl.
Programma
- Rischi infortuni
- Rischi meccanici generali
- Rischi elettrici, attrezzature
- Microclima e Illuminazione
- Rischio chimico
- Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro
- Stress lavoro correlato
- Rischi connessi all’uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi
- Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio
- Procedure organizzative per il primo soccorso
- Incidenti e infortuni mancati
- Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi elettromagnetici (CEM)
- Movimentazione manuale dei carichi
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto)
Aggiornamento
Faq
FAQ – Formazione Lavoratori Rischio Medio
Come si articola il corso di formazione base per i lavoratori a Rischio Medio?
La formazione base per i lavoratori appartenenti a settori a Rischio Medio ha una durata complessiva di 12 ore, suddivise in:
- 4 ore di Formazione Generale (valida per qualsiasi settore e senza scadenza);
- 8 ore di Formazione Specifica (focalizzata sui rischi specifici delle attività a rischio medio).
Quali attività o settori aziendali rientrano nella categoria a Rischio Medio?
Rientrano generalmente nel Rischio Medio i settori caratterizzati da un livello di rischio intermedio, tra cui:
- Agricoltura, zootecnia e pesca
- Trasporti, magazzinaggio e logistica
- Assistenza sociale e servizi sanitari non a rischio alto
In quali modalità può essere erogata la formazione per il Rischio Medio?
Le modalità di erogazione si distinguono tra i due moduli della formazione base:
- Formazione Generale (4 ore): può essere erogata interamente in modalità E-learning o in presenza;
- Formazione Specifica (8 ore): deve essere svolta in aula/presenza o videoconferenza sincrona, non essendo prevista la modalità E-learning asincrona per la parte specifica del rischio medio.
Entro quanto tempo dall’assunzione deve essere completata la formazione?
Il percorso formativo deve essere terminato contestualmente all’assunzione.
Quali sono le scadenze e la durata dell’aggiornamento per i lavoratori a Rischio Medio?
L’aggiornamento della formazione deve essere effettuato ogni 5 anni e ha una durata minima di 6 ore, erogabili interamente anche in modalità E-learning.
Cosa succede se l’aggiornamento non viene completato entro i 5 anni?
Il lavoratore che non effettua l’aggiornamento entro i 5 anni non perde il credito formativo maturato, ma non potrà svolgere le attività lavorative per le quali è richiesta la formazione fino al completamento del corso di aggiornamento.




