Corso di aggiornamento per addetti antincendio – Livello 2


Durata: 5 ore

Sede:

Via Achille Grandi 87/b – 52100 Arezzo


Descrizione:

Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 37, comma 9 del Decreto Legislativo 81/08, deve provvedere alla formazione degli addetti alle emergenze e al loro aggiornamento periodico. La circolare Prot. 12653 del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco stabilisce, in assenza di una legge specifica, i contenuti e le modalità di aggiornamento.

Destinatari Destinatari

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Addetti alla squadra antincendio per attività di livello 2, già in possesso della formazione base

Riferimenti normativi Riferimenti normativi

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D.Lgs. 81/08 e D.M 02/09/2021

Attestato Attestato

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Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale.

Sede Sede

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Via Achille Grandi 87/b – 52100 Arezzo

Programma Programma

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L’INCENDIO E LA PREVENZIONE

  • Principi sulla combustione l’incendio;
  • le sostanze estinguenti;
  • triangolo della combustione;
  • le principali cause di un incendio;
  • rischi alle persone in caso di incendio;
  • principali accorgimenti misure per prevenire gli incendi.

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

  • Le principali misure di protezione contro gli incendi;
  • vie di esodo;
  • procedure da adottare quando si scopre un incendio in caso di allarme;
  • procedure per l’evacuazione;
  • rapporti con Vigili del Fuoco;
  • attrezzature ed impianti di estinzione;
  • sistemi di allarme;
  • segnaletica di sicurezza;
  • illuminazione di emergenza.

ESERCITAZIONI PRATICHE

  • Presa visione del registro della sicurezza antincendi chiarimenti sui mezzi di estinzione
  • più diffusi;
  • presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
  • esercitazione sull’uso degli estintori portatili modalità di utilizzo di naspi ed idranti.

Aggiornamento Aggiornamento

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5 ore ogni 5 anni

Faq Faq

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L’obbligo del datore di lavoro secondo l’art.18 D.LGS. 81/08.
Il datore di lavoro ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera b) ha l’obbligo di costituire una squadra di persone nominate alla gestione delle emergenze, facendogli eseguire corsi di formazione specifici.

L’aggiornamento è obbligatorio?
Una circolare del 2011 emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della Difesa Civile-Direzione Generale chiarisce gli aspetti dell’aggiornamento del corso per addetti antincendio di livello 2, secondo la quale deve essere di 5 ore ogni 5 anni.

Il lavoratore può rinunciare all’incarico?
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Questo è quanto predisposto dal D.LGS. 81/08 art.43 comma 3.

Ci sono delle sanzioni?
Il Testo Unico prevede delle sanzioni a carico del lavoratore che rifiuta l’incarico: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [art.59 co.1 let.a]
Per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] (violazione art. 37, comma 9). [In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati].

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